Lo Studio Pensare Sicuro del Dott.Bettarello Geom.Michele assume tramite propri tecnici incarichi di RSPP esterno.
Il D.Lgs. n. 81/2008 dispone che gli addetti e i responsabili del servizio di Prevenzione e protezione, interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.
Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio (Art 31 comma 3)
Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32 (Art 31 comma 4)
Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia (Art 31 comma 5)
L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, é comunque obbligatoria nei seguenti casi (Art 31 comma 6):
nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto;
nelle centrali termoelettriche;
negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
nei casi citati l' RSPP deve essere interno.
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni:
Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Per lo svolgimento delle funzioni di ASPP o RSPP è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2.
I corsi di formazione sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, o dall’IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell’accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Coloro che sono in possesso di laurea in Ingegneria e Architettura o Ingegneria della Sicurezza, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione.
I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34.
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Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
1. il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
2. il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti
Articolo 33, Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
Articolo 34, Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
1. BIS - Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto é riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.
2. BIS - Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 é altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Lo studio Pensare Sicuro del Dott.Bettarello Geom.Michele assume incarichi RSPP esterno, tutti i codici ATECO
Avete difficoltà nel trovare una persona in organigramma da nominare e che perciò assuma l'incarico RSPP (responsabile del servizio prevenzione e protezione) e formare con i corsi obbligatori? Ritenete inopportuno che un vostro collaboratore impegnato in questioni produttive o commerciali importanti si debba occupare anche di sicurezza? Avete valutato la possibilità di delegare tale materia complessa a chi fa questo di mestiere?
Abbiamo le soluzioni per le varie esigenze: assunzione incarico RSPP (responsabile del servizio prevenzione e protezione) esterno, assistenza esterna a RSPP interno oppure un servizio di tutorship RSPP per far crescere professionalemente un dipendente con un processo di affiancamento on the job.
Attualmente gestiamo come RSPP esterno aziende di varia dimensione e natura in tutti i comparti produttivi. Alcune di esse presentano specificità di rischio molto complesse. Alcune aziende nostre clienti di cui forniamo il servizio RSPP sono Brand molto noti a livello internazionale e alcuni incarichi sono attivi da oltre 10 anni a testimonianza dell'elevato livello di gradimento dei nostri servizi. Siamo RSPP anche in uffici pubblici. In virtù dell’esperienza accumulata in questi anni siamo in grado di offrire un servizio di RSPP completo, sia dal punto di vista gestionale-organizzativo che da quello pratico-operativo. Facciamo presente che gli obblighi formativi introdotti dal D. Lgs. 195/03 per RSPP “non datori di lavoro” richiedono notevole impegno in termini di tempo e denaro.
Offriamo inoltre un servizio di tutorship RSPP per quelle aziende che intendono formare un RSPP interno. Questo servizio consiste nell’affiancare il soggetto da formare in modo da renderlo completamente autonomo nella gestione delle problematiche di sicurezza, fornendo know-how ed uno specifico percorso formativo operativo.